3.1. p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Ultima modifica 2 aprile 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti
Contattare Ufficio Tributi: 0332960119 int. 6
email: tributi@comune.varano-borghi.va.it

Dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 22/06/2021)

 

 

ART. 29

Riscossione

 
  1. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
  2. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 33
Verifiche ed accertamenti

 
  1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  1. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  2. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  3. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso di almeno 7 giorni al contribuente, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    • degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
    • del proprio personale dipendente;
    • di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  1. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
  1. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  • delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  • dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
  • dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  • di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  1. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
  2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296  e dell’art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o procedura telematica abilitata ed attiva secondo le linee guida AGID (PagoPA), o comunque secondo i diversi sistemi telematici previsti dalla legislazione vigente.
  4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

 

 ART. 34
Sanzioni ed interessi
 
 

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472.
  1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
  2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
  5. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
  6. Ai sensi dell’art. 1 comma 700 della L. 147/2013, sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: non è punibile l’autore della violazione (cd. errore scusabile) quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
 
 ART. 35
Importi Minimi
 
  1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
 
 ART. 36

Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

 
  1. Il Comune nella figura del Funzionario responsabile del Tributo o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di provvedimento fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
  1. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
  2. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
  3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
  6. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
 
 *************************

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
-----------------------------------------
 

Accertamento per omesso/parziale versamento:



In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Varano Borghi invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.


Relativamente alle sanzioni:
 
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%


In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi annuali, calcolati nella seguente misura:
  • 2.50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
  • 2.20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
  • 2,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
  • 2,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
  • 2,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
  • 2.05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
  • 0.01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
  • 1.25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot