3.1. n) Modalità di pagamento

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite.

Ultima modifica 2 aprile 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti
Anno 2021: Mediante modelli di pagamento F24 spediti dal Comune

Contattare Ufficio Tributi: 0332960119 int. 6
email: tributi@comune.varano-borghi.va.it

 

Dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 22/06/2021)

 

Art. 29

Riscossione

 

  1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 e più ampie modalità che possano agevolare il contribuente, ovvero
  • mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
  • attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (PagoPa);
  • utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.
  1. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (due) rate. Di norma le rate avranno scadenza semestrale il giorno 16 (sedici) del mese con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
  3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
  4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
  5. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
  6. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 35

Importi Minimi

 

  1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
 

 

Art. 36

Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

  1. Il Comune nella figura del Funzionario responsabile del Tributo o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di provvedimento fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
  1. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
  2. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
  3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
  6. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

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