3.1. o) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.

Ultima modifica 2 aprile 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti
Scadenza seconda rata TARI 2021: 16/12/2021




Dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 22/06/2021)
 

 

ART. 29

Riscossione

  1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (due) rate. Di norma le rate avranno scadenza semestrale il giorno 16 (sedici) del mese con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

................................
  1. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
  2. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e successive modifiche ed integrazioni.

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